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IVA sui servizi internazionali: dove si paga l'imposta?

Fatturi a un cliente tedesco, acquisti un software da una società irlandese, organizzi un evento per un ospite extra-UE: in ognuno di questi casi la domanda è la stessa. L'IVA va applicata in Italia o no? La risposta dipende dalle regole di territorialità previste dal DPR 633/1972 (artt. da 7 a 7-octies). In questo articolo le riassumiamo in modo semplice.


La regola di base: conta chi è il cliente

Per prima cosa bisogna capire se il cliente è un soggetto passivo (impresa, professionista, ente con attività economica o ente identificato ai fini IVA) oppure un privato consumatore.

  • Cliente soggetto passivo (B2B): il servizio è tassato nel Paese del cliente. Se il cliente è stabilito in Italia, l'operazione è soggetta a IVA italiana. Se è stabilito all'estero, la fattura è emessa senza IVA.
  • Cliente privato (B2C): il servizio è tassato nel Paese di chi lo presta. Un professionista italiano che lavora per un privato straniero applica quindi, in generale, l'IVA italiana.

Per le persone fisiche, la qualifica di soggetto passivo vale solo quando acquistano nell'esercizio della propria attività.

Le eccezioni più frequenti

La regola generale non vale per tutti i servizi. Alcune categorie seguono criteri propri, indicati nella tabella che segue.

ServizioCliente B2BCliente B2C
Generico (consulenze, servizi professionali, pubblicità)Paese del clientePaese del prestatore (salvo servizi a clienti extra-UE)
Immobili (lavori, perizie, alloggio)Luogo dell'immobileLuogo dell'immobile
Trasporto di passeggeriLuogo di esecuzione, in proporzione alla distanzaCome B2B
Ristorazione, catering, noleggio a breve termine di mezzi di trasportoLuogo di esecuzione o di messa a disposizioneCome B2B
Eventi culturali, sportivi, ricreativi, fiereRegola generale; per l'accesso agli eventi, luogo in cui si svolgonoLuogo di svolgimento
Eventi in streaming o virtualiRegola generaleItalia, se il cliente è domiciliato o residente in Italia
Trasporto di beni, lavorazioni e perizie su beni mobili, intermediazioni, noleggio a lungo termineRegola generaleDeroghe specifiche (art. 7-sexies)
Telecomunicazioni, radiotelevisione, servizi elettroniciRegola generalePaese del cliente, con regime OSS
Servizi "elencati" a clienti extra-UE (diritti d'autore, consulenze, pubblicità, servizi bancari e assicurativi, ecc.)Regola generaleNon tassati in Italia (art. 7-septies)

Cosa fare in pratica

Se sei tu a prestare il servizio a un cliente estero soggetto passivo:

  • verifica che il cliente sia davvero un operatore economico (per l'UE, controllo del numero di partita IVA sul sistema VIES);
  • emetti comunque fattura, senza IVA, indicando che l'operazione non è soggetta per mancanza del presupposto di territorialità;
  • conserva la documentazione che prova lo status del cliente.

Se acquisti un servizio da un fornitore estero:

  • l'IVA italiana si assolve con il reverse charge: autofattura se il fornitore è extra-UE, integrazione della fattura se è UE;
  • l'operazione va trasmessa tramite SdI e registrata nei termini previsti.

Cosa cambia dal 2027

Il D.Lgs. 10/2026 ha introdotto il nuovo Testo Unico IVA, che si applica dal 1° gennaio 2027. Le norme sulla territorialità dei servizi, oggi negli artt. 7-ter e seguenti del DPR 633/1972, confluiranno negli artt. da 17 a 23 del nuovo testo. Fino al 31 dicembre 2026 continua ad applicarsi il DPR 633/1972. Sostanzialmente non cambia quasi nulla, è un riordino, non una riforma.

Conclusioni

La territorialità IVA dei servizi si risolve in tre domande: che servizio è? Chi è il cliente? Dove è stabilito? Le eccezioni sono numerose e un errore di inquadramento può comportare IVA non dovuta, o non versata, con le relative sanzioni.

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