Se sei un commerciante, un grossista o un produttore che cede prodotti agricoli o alimentari ad altri operatori della filiera, devi sapere che le regole sui contratti di fornitura sono cambiate. Il vecchio timbro con dicitura "assolve gli obblighi di cui all'art. 62 del D.L. 1/2012" non vale più nulla: quella norma è stata abrogata. Continuare a usarla espone a sanzioni concrete.
In questo articolo spieghiamo cosa prevede la normativa attuale, cosa si può fare nella pratica quotidiana senza appesantire l'attività, e cosa controllare subito.
A chi si applica
Il D.Lgs. 198/2021 si applica a tutte le cessioni di prodotti agricoli e alimentari tra operatori della filiera, indipendentemente dal fatturato. Non conta la dimensione dell'azienda: la norma vale per il piccolo produttore locale esattamente come per il grande distributore.
Sono escluse le cessioni effettuate direttamente a consumatori finali, quelle con pagamento contestuale alla consegna, e i conferimenti da imprenditori agricoli a cooperative di cui sono soci.
Il contratto scritto è obbligatorio
Ogni cessione tra operatori deve essere regolata da un contratto scritto, stipulato prima della consegna, che contenga almeno questi elementi:
- Durata del rapporto. Il periodo di validità dell'accordo. La durata minima è di 12 mesi, salvo deroga motivata (ad esempio per stagionalità).
- Quantità e caratteristiche del prodotto. Tipologia, qualità, varietà. Non basta "frutta" o "verdura".
- Prezzo. Deve essere determinato o determinabile: importo fisso, riferimento a listino, mercuriali. Non può essere lasciato indefinito.
- Modalità di consegna. Tempi e luogo di trasferimento del prodotto.
- Modalità e termini di pagamento. I termini sono inderogabili per legge: massimo 30 giorni per prodotti deperibili, massimo 60 giorni per prodotti non deperibili, dalla data di consegna o di ricevimento della fattura.
Nella pratica: il commerciante che non ha un contratto scritto
Questo è il punto più delicato. La realtà del piccolo commercio agroalimentare è che i contratti formali non esistono: le forniture partono con una telefonata, un messaggio, o direttamente al mercato.
La legge prevede una via d'uscita pratica, attraverso l'Accordo Quadro.
Il DDT o la fattura differita possono sostituire il contratto scritto, ma solo se a monte esiste un Accordo Quadro tra fornitore e acquirente che disciplina le condizioni generali del rapporto commerciale.
L'Accordo Quadro non deve essere un documento elaborato: può essere anche una e-mail in cui una parte conferma all'altra i termini essenziali (tipologia di prodotti, prezzi o listino di riferimento, termini di pagamento, durata). L'importante è che sia in forma scritta, accettata da entrambe le parti, e che contenga gli elementi obbligatori elencati sopra.
In pratica: si firma o si scambia un Accordo Quadro una sola volta per ciascun cliente. Poi, per ogni singola fornitura, si emette il DDT o la fattura come sempre, riportando la data dell'accordo quadro e la nuova dicitura. La firma dell'acquirente sul DDT alla consegna è il momento contrattuale.
La nuova dicitura per DDT e fattura differita
Sul DDT o sulla fattura, al posto del vecchio timbro, va riportata questa dicitura:
Il presente documento assolve gli obblighi di cui all'art. 3 del D.Lgs. 198/2021. Accordo quadro concordato in data __________. La firma dell'acquirente costituisce accettazione delle condizioni di cessione ivi indicate.
La data è quella in cui è stato sottoscritto (o scambiato per email) l'Accordo Quadro con quel cliente.
Il problema del prezzo sul DDT
Molti operatori emettono DDT senza prezzo, inserendolo solo in fattura differita. Con il nuovo regime questo non basta: il prezzo è un elemento essenziale del contratto.
Due soluzioni accettabili: inserire il prezzo direttamente sul DDT, oppure riportare sul DDT il riferimento al listino prezzi concordato nell'Accordo Quadro (es. "prezzi secondo listino accettato in sede di accordo quadro del gg/mm/aaaa").
Eccezione: bar, ristoranti e pubblici esercizi
Chi cede prodotti a soggetti che esercitano attività di somministrazione di alimenti e bevande (ristoranti, bar, pizzerie) beneficia di un trattamento differente: per questi contratti non si applica la durata minima di 12 mesi. I termini di durata sono liberi.
Rimangono obbligatori tutti gli altri elementi essenziali e i termini di pagamento massimi.
Le sanzioni
L'organo preposto ai controlli è l'ICQRF (Ispettorato Centrale della tutela della Qualità e della Repressione Frodi). Le sanzioni sono calcolate sul fatturato dell'esercizio precedente:
- Mancata forma scritta: fino al 5% del fatturato, minimo €2.000
- Durata contratto inferiore a 12 mesi non giustificata: fino al 3,5%, minimo €10.000
- Mancato rispetto dei termini di pagamento: fino al 3,5%, minimo €1.000
- Violazione della "black list" (pratiche commerciali vietate): fino al 5%, minimo €30.000
In caso di violazione reiterata le sanzioni raddoppiano; per ulteriori reiterazioni triplicano.
Cosa fare subito
- Eliminare il vecchio timbro con dicitura art. 62 D.L. 1/2012 da tutti i documenti
- Predisporre un Accordo Quadro per ciascun cliente abituale (anche via email strutturata)
- Aggiornare il template DDT con la nuova dicitura e lo spazio per la data dell'accordo quadro
- Verificare che sul DDT o nell'accordo quadro richiamato sia presente il prezzo o il riferimento al listino
- Far firmare il DDT dall'acquirente alla consegna
- Controllare i termini di pagamento: deperibili entro 30 giorni, non deperibili entro 60 giorni
- Verificare che la durata dell'Accordo Quadro sia di almeno 12 mesi (salvo deroga motivata)
- Conservare copia degli Accordi Quadro insieme ai relativi DDT