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Carte carburante prepagate: la ricarica non è più soggetta a IVA

Con la Risposta n. 235/2025 del 10 settembre 2025, l'Agenzia delle Entrate ha ribaltato un orientamento consolidato fin dal 2018, chiarendo un aspetto molto pratico per tutte le aziende con veicoli aziendali: quando ricaricare la carta carburante genera un'operazione IVA e quando no.

Il vecchio orientamento e la novità

Fino a questo intervento, la circolare n. 8/E del 2018 imponeva l'emissione della fattura già al momento della ricarica della carta, con applicazione dell'IVA in quella fase. La Risposta 235/2025 supera questa impostazione: l'Agenzia ha riqualificato le carte carburante come buoni-corrispettivo multiuso ai sensi dell'art. 6-quater del DPR 633/1972, spostando il momento di rilevanza IVA dalla ricarica all'effettivo rifornimento.

Perché "multiuso" e non "monouso"

La distinzione tra buoni monouso e multiuso è il cuore del chiarimento. Nei buoni monouso, l'oggetto dell'acquisto è già determinato al momento dell'emissione, quindi l'IVA è esigibile subito, con obbligo di fattura elettronica immediata. Nei buoni multiuso, invece, non è possibile stabilire in anticipo la quantità di carburante acquistabile, perché il prezzo alla pompa varia continuamente nel tempo: è esattamente questa incertezza a far scattare la qualifica di buono multiuso per le carte carburante. Di conseguenza, l'IVA diventa esigibile solo quando il buono viene effettivamente utilizzato per il rifornimento.

Le conseguenze pratiche

Questo chiarimento produce tre effetti operativi immediati per le aziende:

  • La ricarica della carta è fuori campo IVA e va trattata come una semplice anticipazione finanziaria, non come un acquisto imponibile.
  • L'operazione rilevante ai fini IVA è solo l'acquisto effettivo del carburante, momento in cui il gestore emette fattura elettronica o documento commerciale con imponibile e IVA definiti.
  • Viene eliminato il rischio di doppia imposizione IVA, che si verificava quando la ricarica veniva fatturata con IVA e poi il rifornimento generava un secondo obbligo fiscale.

Cosa fare con le fatture già emesse in passato

Per le aziende (e i fornitori) che avevano applicato il vecchio orientamento, l'Agenzia indica due strade per recuperare l'IVA versata in eccesso sulle ricariche:

  1. Nota di variazione ai sensi dell'art. 26, comma 3, DPR 633/1972, se i termini non sono ancora scaduti.
  2. Rimborso IVA tramite l'istituto dell'art. 30-ter del DPR 633/1972, qualora il termine per la nota di variazione sia già decorso.

Come contabilizzare correttamente le carte carburante

Alla luce del chiarimento, la corretta prassi contabile prevede due registrazioni separate:

Al momento della ricarica (movimento puramente finanziario, nessuna fattura):

  • Dare: Anticipi per rifornimenti di carburante
  • Avere: Banca c/c

Al momento del rifornimento effettivo (qui scatta l'IVA):

  • Dare: Carburanti e lubrificanti (costo deducibile)
  • Dare: IVA su acquisti (detraibile/indetraibile secondo il regime del veicolo)
  • Avere: Anticipi per rifornimenti di carburante (chiusura dell'anticipo)

In sintesi

Le aziende che utilizzano carte carburante aziendali devono verificare che i propri fornitori abbiano aggiornato le procedure di fatturazione secondo questa nuova impostazione, evitando di ricevere fatture con IVA già al momento della ricarica. Chi gestisce flotte aziendali o rifornimenti per Enti locali in split payment dovrebbe inoltre valutare, insieme al proprio consulente, l'opportunità di richiedere note di variazione o rimborsi per l'IVA versata in eccesso su ricariche passate.

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