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Booking e OTA: come fatturare correttamente le prenotazioni intermediate

Chi gestisce una struttura ricettiva convive ogni giorno con una domanda apparentemente semplice: quando arriva una prenotazione tramite Booking o un altro portale, quanto va fatturato all'ospite? L'importo pieno pagato dal cliente, o quello che effettivamente si vede accreditato sul conto dopo che il portale ha trattenuto la propria commissione?

La regola di base: fatturazione al lordo

Il principio è chiaro e non è cambiato: la struttura ricettiva deve certificare il corrispettivo del soggiorno al lordo della commissione trattenuta dal portale, non al netto di quanto effettivamente incassato.

Il motivo è semplice. Il rapporto tra ospite e struttura è distinto dal rapporto tra struttura e portale. Il cliente acquista un soggiorno dalla struttura per un determinato importo; Booking (o un altro OTA) svolge un servizio di intermediazione remunerato con una commissione separata. Se l'ospite paga 200 euro e Booking trattiene 30 euro, il documento fiscale verso l'ospite va emesso per 200 euro, non per 170. Il fatto che la struttura incassi materialmente un netto inferiore non modifica il valore della prestazione resa al cliente.

La base normativa è l'articolo 22 del DPR 633/1972, che per le prestazioni alberghiere prevede la fattura solo su richiesta del cliente, ma impone comunque l'obbligo di certificare correttamente il corrispettivo con i documenti previsti dalla disciplina dei corrispettivi. Anche quando non si emette fattura, quindi, il corrispettivo da certificare resta il prezzo pieno della prenotazione.

A questo si affianca la prassi ministeriale sui pagamenti incassati tramite terzi (circolare Ministero delle Finanze n. 15/1993): quando un intermediario incassa in nome e per conto del cliente, la struttura resta comunque il soggetto tenuto a certificare il corrispettivo della propria prestazione, secondo il valore pieno del servizio reso, non secondo il netto ricevuto.

Booking stessa, nelle proprie istruzioni per i partner, chiarisce che non emette automaticamente la fattura per gli ospiti — deve farlo la struttura — e distingue nettamente tra la fattura verso il cliente finale e le fatture relative a commissioni e altri addebiti destinati alla struttura. Questa distinzione conferma la separazione dei due rapporti: il lordo della prenotazione appartiene al rapporto struttura-ospite, la commissione appartiene al rapporto Booking-struttura.

Perché la regola pesa di più in regime forfettario

Nel regime ordinario o semplificato, la commissione Booking viene gestita come un costo secondo le regole ordinarie. Nel regime forfettario, invece, la commissione non è deducibile analiticamente: il ricavo di riferimento resta l'intero corrispettivo del soggiorno, e il reddito imponibile si calcola applicando il coefficiente di redditività al totale dei ricavi, non al netto realmente incassato.

Un esempio: se il corrispettivo lordo è 1.000 euro e Booking trattiene 180 euro di commissione, il forfettario continua a considerare 1.000 euro come ricavo. Il reddito imponibile si determina con il coefficiente forfettario applicato al lordo, non sottraendo la commissione. Per questo, nella percezione di molti operatori, il regime forfettario finisce per "pagare imposte anche sulla commissione" — anche se tecnicamente ciò che viene tassato è il ricavo lordo forfettariamente abbattuto, e non la commissione come voce a sé stante.

In sintesi, per chi gestisce una struttura ricettiva

  • La fattura o il corrispettivo verso l'ospite va sempre certificato al lordo della commissione Booking/OTA, mai al netto dell'accredito effettivamente ricevuto.
  • La commissione trattenuta dal portale è un costo distinto, da gestire a parte secondo le regole del proprio regime fiscale — non un elemento che riduce il corrispettivo da certificare al cliente.
  • In regime forfettario l'effetto è più pesante, perché la commissione non è deducibile analiticamente: il coefficiente di redditività si applica comunque sul ricavo lordo, non sul netto incassato.


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